L’art. 4 della Legge 300/70 (Statuto del Lavoratori) impedisce l’installazione di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature che abbiano la finalità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, fatta eccezione dei casi giustificati da esigenze organizzative, produttive o di sicurezza. Da settembre 2015 le finalità del controllo a distanza dell’attività lavorativa possono essere anche per “tutela e difesa del patrimonio aziendale”; ad esempio una videocamera installata in un magazzino al fine di prevenire i furti, che tuttavia necessariamente riprenda l’ingresso e l’uscita dei dipendenti che vi accedono per l’ordinario svolgimento delle loro quotidiane mansioni.
In questi casi è possibile installare gli impianti in oggetto a condizione che vi sia un accordo preventivo con le Rappresentanze sindacali. Se ciò non fosse possibile, il Datore di Lavoro deve richiedere una specifica Autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro della provincia nella quale ha sede l’unità produttiva interessata all’installazione.
La Direzione Provinciale del Lavoro, al fine del rilascio della propria autorizzazione, dovrà provvedere a svolgere un sopralluogo per verificare, in particolare, se l’angolo di ripresa delle telecamere sia o meno compatibile con il divieto sancito dall’art. 4 della legge n. 300/1970 ed eventualmente indicherà le prescrizioni da osservare.
Sono soggetti alla richiesta di Autorizzazione tutte le imprese che hanno un impianto di videosorveglianza con registrazione e/o visione delle immagini.
Si rammenta, inoltre, che gli impianti di Videosorveglianza sono soggetti anche alle prescrizioni impartite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in ambito Privacy (provvedimento in materia di Videosorveglianza dell’8 aprile 2010).
Tale norma impone alle aziende una serie di adempimenti, quali ad esempio l’obbligo di esporre un informativa “minima”, l’obbligo di esporre un avviso che riporti gli elementi dell’art.13 del Codice Privacy, l’obbligo di incaricare i soggetti addetti alla visione delle immagini.
Si precisa, infine, che le immagini dovranno essere conservate per un periodo di tempo limitato (max 24/48 ore), e che rimane comunque inammissibile l’installazione di impianti di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all’attività lavorativa (es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).
Nella pratica, dunque, si tratterà di verificare se l’installazione delle telecamere sia compatibile con i principi di liceità, di necessità, di proporzionalità e di finalità sanciti dal Codice della Privacy e per ciò che riguarda, in particolare, la liceità del trattamento, se esso sia compatibile con il divieto sancito dallo Statuto dei lavoratori.
Per “essere in regola” si dovrà quindi:
– indicare con apposita modulistica la presenza delle videocamere;
– redigere un documento interno sulle motivazioni e la scelta della videosorveglianza nell’area aziendale;
– informare il personale dipendente raggiungendo un accordo con la RSU aziendale o, in sua mancanza, chiedere l’autorizzazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro (che necessariamente deve essere preventiva all’installazione).
Nel caso si sia già provveduto ad installare un impianto di videosorveglianza, senza richiedere le autorizzazioni che abbiamo elencato, bisognerà scollegare l’impianto, coprire le telecamere e svolgere al più presto tutti gli adempimenti sopra indicati per non incorrere in sanzioni importanti.
(Fonte: Il sole 24 ore)
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