La presenza di lavori condominiali sulla facciata dell’edificio è da sempre un motivo di richiamo per i ladri che, di notte, agevolati dai ponteggi e dalle impalcature montate dalle ditte di ristrutturazione, riescono più facilmente ad intrufolarsi all’interno degli appartamenti. A dimostrazione che il fenomeno è tutt’altro che isolato, c’è l’ampia rassegna di sentenze emesse da tribunali e Cassazione, che si sono più volte espressi sul punto, chiarendo chi è responsabile se i ladri entrano in casa dall’impalcatura.
Eh già, perché il vero nodo da sciogliere è capire se, per il derubato, ci sia la reale possibilità di chiedere un risarcimento al condominio o alla ditta esecutrice dei lavori per non aver preso le contromisure necessarie, installando un impianto di allarme o predisponendo il piantonamento di una guardia notturna.
La giurisprudenza, in caso di furti nelle unità immobiliari, agevolati dalla presenza di ponteggi installati per l’esecuzione di opere di restauro dell’edificio, prevede una duplice responsabilità che ricadere sia sull’impresa, che sul condominio.
Nel 2014 la Cassazione ha stabilito che, contestualmente alla delibera di approvazione del preventivo relativo al rifacimento della facciata dell’edificio, si può delegare l’amministratore di richiedere alla ditta esecutrice, come conditio sine qua non per l’accettazione della proposta, l’adozione di particolari accorgimenti volti ad evitare l’ingresso dei ladri nelle abitazioni.
Laddove a causa dei costi più elevati, il condominio decidesse di non pretendere l’utilizzo di sistemi di sicurezza, il condominio stesso, ferma restando la responsabilità dell’appaltatore per aver omesso l’adozione di misure idonee a prevenire l’intrusione di terzi, è altresì responsabile.
Ricordiamo infatti che il condominio resta sempre custode del palazzo e, in quanto tale, ha una responsabilità oggettiva per tutti i danni derivanti ai condomini o a terzi in riferimento alla cosa in custodia.
Di solito il contratto di appalto contiene una clausola in forza della quale il condomino si esonera da ogni responsabilità derivante dall’anomalo utilizzo delle impalcature da parte dei ladri, scaricando sulla ditta esecutrice tutte le conseguenze risarcitorie che da ciò dovessero derivare. Tuttavia, secondo la Cassazione, tale clausola ha solo valore tra le parti: significa che se uno dei condomini dovesse essere derubato avrebbe comunque diritto a rivalersi sia sul condominio che sulla ditta appaltatrice, fatto salvo, in tale situazione, il diritto del primo di rivalersi sulla seconda per gli eventuali danni di cui sia chiamato a rispondere. Del resto il contratto viene firmato dal condominio e dalla ditta, non dai singoli condomini che, in quanto proprietari degli appartamenti, sono “terzi” e non possono subire le conseguenze di una scrittura privata sottoscritta da altri soggetti. Dunque la clausola di esonero della responsabilità non vale a liberare il Condominio dall’obbligo di rispondere nei confronti dei derubati.
In caso di furto agevolato da ponteggi si può dunque riscontrare la sussistenza di una pari responsabilità civile sia del condominio, che dell’impresa appaltatrice.
Nel caso in cui invece il condominio abbia eseguito un concreto controllo sull’adempimento delle misure necessarie allo scopo di prevenire gli abusi delle impalcature e si sia accertato, ad esempio, che la ditta abbia provveduto a montare luci esterne e struttura di sicurezza volte a preservare l’inviolabilità degli appartamenti, il terzo danneggiato non avrà più possibilità di rivalersi su questi due soggetti.
(Fonte: www.laleggepertutti.it)
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